Descrizione
01/02/2022Le autorizzazioni
Le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi di acque reflue consentono di sottoporre i fattori di pressione ambientale, generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche, a dei limiti quantitativi e qualitativi oltre i quali essi non possono andare, con l’effetto di mitigare gli impatti ambientali correlati, in termini di inquinamento atmosferico e idrico. Il più forte degli strumenti autorizzatori in campo ambientale è l’Autorizzazione Integrata Ambientale, operante attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo.
In Trentino, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 assegna al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento il compito di rilasciare le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, per le emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue in acque superficiali; nel 2020 tale competenza è passata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
A decorrere dal 20 aprile 2018, molte delle autorizzazioni sono state ricomprese nell’Autorizzazione Unica Territoriale, il cui regolamento è stato emanato con D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. Si tratta di un provvedimento che comprende e sostituisce le principali autorizzazioni in materia di tutela ambientale (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera) e una serie definita di altre autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e del governo del territorio, e che si applica agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.
L’autorizzazione integrata ambientale
La Direttiva comunitaria 2010/75/UE (Direttiva IED - Industrial Emissions Directive), che sostituisce la Direttiva 2008/01/CE, nota anche come “Direttiva IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control; in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è uno dei principali strumenti di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni a ridotto impatto ambientale. La Direttiva si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, laddove l’integrazione si riferisce soprattutto al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato come se fosse suddiviso in tre autonome componenti (acqua, aria e suolo), ma come un unico sistema da proteggere. La Direttiva IPPC ha inoltre introdotto il concetto di valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), ossia quei livelli emissivi e prestazionali ottenibili dall'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), che costituiscono il riferimento per le performance ambientali degli impianti soggetti a tale direttiva. La Direttiva IPPC è uno strumento obbligatorio in quanto è la legge a indicare quali sono gli impianti che, in conformità alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento prescritti dalla Direttiva medesima, devono sottostare all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).In Italia gli impianti soggetti al rilascio dell’AIA da parte delle autorità competenti sono identificati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dai relativi allegati. Gli impianti sono suddivisi in 6 categorie: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti e “altre attività”.La Provincia autonoma di Trento, tra le prime amministrazioni in Italia a muoversi nell’attuazione della nuova procedura, ha identificato nel Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali l’autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative per il rilascio dell’AIA (competenza APPA dal 2020). Presso il Servizio suddetto devono essere presentate dal gestore dell’impianto le relative domande ed essere depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, anche al fine della consultazione del pubblico (che può richiedere di prenderne visione e formulare in merito ad essi pareri e osservazioni). L’AIA deve essere riesaminata entro i 4 anni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale delle installazioni e comunque ogni 10 anni dalla data di rilascio.
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