Descrizione
01/03/2024Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, Sezione Prima, aveva fatto ricorso una delle partecipanti alla gara d’appalto indetta nel 2022 dalla Società Regionale per la Sanità della Regione Campania (So.Re.Sa.), al fine di ottenere l’annullamento e la riedizione della gara.
La gara era stata indetta per l’affidamento del multiservizio tecnologico presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende e Istituti Sanitari campani, e in particolare la manutenzione degli impianti di climatizzazione, elettrici, idrici e gas medicali, degli impianti e apparecchiature antincendio, degli impianti elevatori e la manutenzione edile.
Il bando richiamava puntualmente nel disciplinare tecnico di gara i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Dm 7 marzo 2012 per i servizi energetici, Dm 11 ottobre 2017 per la progettazione e i lavori, e Dm 10 marzo 2020 per la gestione del verde pubblico, ma la ricorrente contestava la legittimità degli atti di gara proprio in relazione alla previsione in ordine ai CAM, evidenziando il mero richiamo nel disciplinare tecnico di gara ai suddetti decreti ministeriali, senza puntuali declinazioni dei CAM nel disciplinare medesimo, eccependo che a tale mancanza non può supplire il generico rinvio alle disposizioni vigenti.
Bando di gara illegittimo se non ci sono i CAM
Il TAR della Campania, Sezione Prima, con sentenza del 15 gennaio 2024, n. 377, ha respinto il ricorso, e nel farlo ha innanzitutto evidenziato che il bando di gara sarebbe stato in effetti illegittimo se la normativa di gara non avesse in alcun modo fatto riferimento ai CAM, citando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 20 marzo 2023, n. 2795: “non residua alcun dubbio che i criteri ambientali minimi debbano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l’introduzione”.
Possibile richiamare i CAM senza citarli testualmente
Nel caso in questione, però, il disciplinare tecnico di gara recitava: “Il presente capitolato tecnico contiene requisiti e caratteristiche di fornitura ispirate ai principi di sostenibilità ambientale. In essi sono contenuti specifici requisiti di natura ambientale tratti sia da certificazioni, ecoetichettature (FSC, Ecolabel, ecc.), sia dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) contenuti nei decreti attuativi, secondo le categorie merceologiche di interesse, del Piano nazionale per il Green Public Procurement (PANGPP) approvato con D.M. 11 aprile del 2008 ss.mm.ii. In particolare alcuni specifici requisiti ambientali richiesti nel presente capitolato tecnico sono contenuti nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012), per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) e per l’affidamento del Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)”. Seguivano specificazioni in tema di sensibilizzazione del personale dell’azienda sanitaria, pubblicità e rapporti ambientali periodici sul servizio, nonché per ciò che concerne i criteri ambientali nelle attività di manutenzione preventiva e correttiva, quanto al personale di cantieri e alla manutenzione del verde.
Sufficiente il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara
Pertanto, il TAR ha ritenuto che “la disciplina dettata non possa dirsi incoerente con l’obbligo di determinare, negli atti di gara, il contenuto dei criteri ambientali minimi”, che “non può dirsi assente una disciplina in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili” e che “con riguardo alla riportata previsione del disciplinare tecnico, va osservato che essa enuclea con sufficiente grado di precisione le prescrizioni dettate ai concorrenti, mediante il puntuale riferimento ai decreti ministeriali sui criteri ambientali minimi”. In questo caso, ha osservato il giudice amministrativo, opera il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara, in cui è sufficiente che il bando contenga un puntuale riferimento alla normativa di dettaglio sui CAM applicabili all'appalto perché il partecipante alla gara, usando la opportuna diligenza, adegui la propria offerta ai CAM cui la stazione appaltante ha fatto riferimento. “Apparirebbe ultroneo”, ossia eccessivo, ha chiosato il giudice, “pretendere da parte della stazione appaltante la declinazione dei criteri ambientali minimi contenuti nella relativa normativa di legge, che si sostanzierebbe nell’obbligo meramente formale di riproduzione del suo contenuto”.
Marco Niro
Aggiornamento
Con la sentenza 27 maggio 2024, n. 4701, il Consiglio di Stato ha riformato la sopracitata sentenza del Tar Campania, stabilendo la necessità che i Criteri ambientali siano dettagliati all'interno della documentazione di gara, cosicché non solo si aiutano le imprese a presentare offerte coerenti ma si vincola l'Amministrazione nel valutarle in ragione delle indicazioni puntuali contenute nei Cam, essendo la discrezionalità amministrativa limitata dalle prescrizioni della "lex di gara" precise e dettagliate più di un generico rinvio alla normativa applicabile.
La sentenza del TAR Campania, Sezione Prima, del 15 gennaio 2024, n. 377