Trasporto e stoccaggio dei rifiuti agricoli (ultimo aggiornamento, Ottobre 2018)

Il presente contributo è diretto a risolvere i principali quesiti riguardanti la gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura, sintetizzando in particolare gli oneri che la normativa ambientale impone agli imprenditori agricoli per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti.

Ultimo aggiornamento:Martedì, 24 Ottobre 2023

Immagine: Trasporto e stoccaggio dei rifiuti agricoli (ultimo aggiornamento, Ottobre 2018)
© Jacopo Mantoan <jacopo.mantoanSPAMFILTER@provincia.tn.it> -

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Aggiornamento al 24 Ottobre 2018. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti da parte delle aziende agricole, anche zootecniche, nonché delle cooperative agricole e dei consorzi agrari, si riporta il seguente contenuto.

Che cos'è un rifiuto? 

Definizione qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Un rifiuto è quindi tutto ciò di cui il detentore:

  • si disfi;
  • abbia l'intenzione di disfarsi;
  • oppure abbia l'obbligo di disfarsi.

La definizione di rifiuto prescinde dallo stato in cui si trova un bene o un oggetto: rifiuto può essere anche un materiale che appaia riutilizzabile, come ad esempio i pali di cemento, il filo di ferro, le reti ecc…, ma di cui il produttore intende liberarsene.

Il trasporto dei rifiuti e gli strumenti di semplificazione

Per l'imprenditore (ad es. imprenditore agricolo) che intende trasportare i rifiuti prodotti dalla sua attività, il Codice dell'ambiente prevede una serie di regole e di prescrizioni notevolmente complesse, la cui inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni penali e amministrative di rilevante gravità (reato di gestione non autorizzata di rifiuti e sanzioni amministrative da euro 1.600 a euro 9.300).

Al fine di razionalizzare e semplificare gli oneri amministrativi previsti dalla legge per il trasporto di rifiuti, la Provincia autonoma di Trento da qualche anno ha stipulato con le associazioni di categoria (CIA, Coldiretti, Associazione contadini, Confagricoltura ecc…) un Accordo di programma, da ultimo modificato nell'anno 2018.


Quali sono i benefici e le semplificazioni per il trasporto di rifiuti dell'Accordo di programma?

  • (1) È sufficiente che gli imprenditori agricoli portino con sé durante il viaggio copia del contratto di servizio stipulato, in forza dei poteri di rappresentanza negoziale, in loro nome e per loro conto dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di categoria delle quali sono soci o iscritti con il gestore del circuito organizzato di raccolta nonché del documento di conferimento di detti rifiuti rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito del predetto circuito organizzato (NB: il predetto documento di conferimento dev'essere conservato per almeno tre anni).
  • (2)   non occorre alcuna iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali o alcuna autorizzazione.

I rifiuti oggetto dell'Accordo di programma devono essere conferiti al servizio di raccolta itinerante organizzato dalle organizzazioni professionali e le federazioni di categoria.
Tuttavia, ad oggi , la semplificazione apportata dall'Accordo di programma vale solo per le tipologie di rifiuto di seguito elencate:

Rifiuti pericolosi
Descrizione rifiuto Codice C.E.R.
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose (rimanenze di prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti) 02.01.08*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 13.02.04*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13.02.05*
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13.02.06*
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile 13.02.07*
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13.02.08*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari) 15.01.10*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose(es. maschere protettive, tute, guanti, stracci, carta, segatura) 15.02.02*
Filtri dell’olio 16.01.07*
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. aghi, garze, bendaggi, e altro materiale da medicazione impiegati negli allevamenti zootecnici) 18.02.02*
Rifiuti non pericolosi
Descrizione rifiuto Codice C.E.R.
Scarti di tessuti vegetali (radici e ceppaie espiantate, prive di terra e corpi estranei) 02.01.03
Rifiuti plastici (es. teli in nylon per pacciamatura, per copertura delle serre, degli insilati, reti e spaghi per le balle di fieno, teli antipioggia, reti anti-insetto, reti e cappucci protettivi antigrandine, tubi e manichette dell'irrigazione e relativi supporti, grippes, tessuti per florovivaismo, strisce porta fragole, corde per legare le serre, ecc, ad
esclusione degli imballaggi)
02.01.04
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 (es. guanti in lattice/nylon monouso non contaminati da sostanze pericolose) 15.02.03
Imballaggi in materiali misti (compresi i film plastici per imballaggio
riconosciuti come tali dal CONAI)
15.01.06
Cemento (es. pali e traverse in cemento per il sostegno degli impianti,
rotti e/o usurati, ancore in cemento)
17.01.01
Legno (es. pali e traverse in legno per il sostegno degli impianti, rotti
e/o usurati)
17.02.01
Ferro e acciaio (es. traversine metalliche per il sostegno degli
impianti, ancore metalliche, grippes)
17.04.05
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
17.09.04
Medicinali diversi da quelli di cui ala voce 18.02.07 (medicinali non citotossici e non citostatici) 18.02.08

 


Quali regole occorre osservare per trasportare i rifiuti in conto proprio?

(a)    Iscrizione “semplificata” all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'iscrizione – del costo inferiore ai 40 euro – dev'essere effettuata presso la Camera di commercio territorialmente competente.

A differenza di quanto avviene per le imprese che svolgono professionalmente l'attività di trasporto di rifiuti, per le quali è richiesta l'iscrizione “ordinaria” all'Albo dei gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo per il trasporto di rifiuti in conto proprio è un'iscrizione “semplificata”, che non prevede, ad esempio, la prestazione di garanzie finanziarie. All'Albo dev'essere altresì iscritto l'automezzo con cui si effettua il trasporto dei rifiuti.

(b)   Compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Anche il trasporto in conto proprio, così come il trasporto in conto terzi, non esonera dal rispetto delle regole previste dal Codice dell'ambiente con la sola differenza che in quest'ipotesi la figura del produttore dei rifiuti e quella del trasportatore coincidono, pertanto:

-->  l'imprenditore agricolo (produttore e trasportatore dei rifiuti) deve redigere il formulario di identificazione (FIR);
-->  il trasporto dei rifiuti fino al sito di destinazione (centro di recupero o smaltimento) dev'essere accompagnato dal formulario.

Le deroghe previste per gli agricoltori rispetto alla compilazione del FIR

Gli imprenditori agricoli possono, tuttavia, beneficiare di alcune deroghe rispetto alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), previste direttamente dal Codice dell'ambiente (art. 193).

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), infatti, non è richiesto

(1)   per il trasporto di rifiuti derivanti da attività agricola effettuato in modo occasionale e saltuario, se finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata una convenzione e se i rifiuti non eccedano il peso di 30 chilogrammi o il volume di 30 litri;
(2)   per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private;
(3)   per la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la strada pubblica, se finalizzata al raggiungimento del luogo di deposito temporaneo dei rifiuti e la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km;
(4)   per la movimentazione dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui l'agricoltore è socio.


Quanto tempo è possibile tenere depositati i materiali non più utilizzabili presso la propria azienda o il proprio fondo in attesa del trasporto (c.d. deposito temporaneo)?

Il deposito dei materiali non più utilizzabili (rifiuti) è consentito temporaneamente alle seguenti condizioni, tra le quali:

(1)   i materiali depositati devono essere raccolti e avviati al recupero e/o smaltimento:

  •  entro tre mesi
  •  oppure al raggiungimento del quantitativo di 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi); in ogni caso qualora non venga superato il limite quantitativo di 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), i rifiuti devono essere asportati entro massimo un anno dal deposito

(2)   i rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche previste per lo stoccaggio e gli imballaggi.

In altri termini, fermo restando il rispetto delle prescrizioni inerenti alle modalità di stoccaggio e agli imballaggi, per quanto attiene ai limiti temporali:

--> entro 30 metri cubi di rifiuti (ci cui 10 di rifiuti pericolosi) il deposito può durare massimo un anno;
--> raggiunti i 30 metri cubi, il soggetto ha tre mesi per la rimozione integrale del materiale.

Laddove siano rispettate le condizioni previste dal Codice dell'ambiente per il deposito temporaneo, non occorre alcuna autorizzazione.

Nel caso in cui non vengano rispettate condizioni per il deposito temporaneo, si verrebbero a configurare le fattispecie di reato previste dallo stesso Codice dell'ambiente, ossia: gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono di rifiuti oppure, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi, discarica abusiva.


Riferimenti normativi specifici

art. 193* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice dell'ambiente”);

- artt. 258* e 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (sanzioni);

- art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Albo nazionale dei gestori ambientali);

- art. 183, lettera bb) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (deposito temporaneo);

Accordo di programma per la gestione dei rifiuti da parte delle aziende agricole, anche zootecniche, nonché delle cooperative agricole e dei consorzi agrari che applicano il regime giuridico previsto dall'articolo 28 del D.L. 5/2012 (“Accordo di programma”).

*Gli articoli 193 e 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamati dal presente contributo s'intendono nella loro formulazione anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato “SISTRI”.

Accordo di programma (File pdf 184,22 kB)

Tempi e scadenze

Data di fine validità/efficacia
24/10/2025