Descrizione
Tipologia di documento
Provvedimenti intervenuti dopo l’adozione dell’ordinanza:
- Ordinanza del Presidente della Provincia dell’1 giugno 2020;
- Ordinanza del Presidente della Provincia del 31 luglio 2020.
- Ordinanza del Presidente della Provincia del 15 Ottobre 2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n. 48 del 15 OTTOBRE 2020: QUADRO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE IN COMBINAZIONE CON ORDINANZE 10 APRILE 2020 E 31 LUGLIO 2020
| Punti dell’ordinanza del 10 aprile 2020 | Breve descrizione della deroga | Scadenza ed eventuale termine per il ritorno alla normale gestione |
| 1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.1 Deposito temporaneo – primo paragrafo sui termini | Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020 dei termini massimi previsti dalla legge (art. 183, comma 1, lett bb), n. 2, d.lgs 152/2006) | 31 dicembre 2020 (con ri-decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2021) NB: dal 1° agosto 2020 al 14 ottobre 2020 i termini sono decorsi |
| 1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.1 Deposito temporaneo – secondo paragrafo sui volumi + 1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio | Aumento dei volumi di stoccaggio per deposito temporaneo fino al doppio delle soglie volumetriche previste dalla legge (art. 183, comma 1, lett. bb, n. 2, d.lgs 152/2006) | 15 ottobre 2020; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie previste dalla legge |
| 1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.2 Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 – primo paragrafo sui termini | Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 dei termini massimi previsti dalla legge o dalle autorizzazioni | 31 luglio 2020 |
| 1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.2 Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 – secondo paragrafo sui volumi + 1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio | Aumento dei volumi di messa in riserva e deposito preliminare fino alla metà delle soglie volumetriche previste dalla legge o dalle autorizzazioni | 15 ottobre 2020; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie volumetriche previste dalle autorizzazioni o dalla legge |
| 2. Disposizioni in materia di adempimenti ambientali | Adempimento a prescrizioni o raccomandazioni di autorizzazioni o valutazioni ambientali cui non è stato possibile adempiere tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 | 15 ottobre 2020; l’adempimento deve avvenire nel termine originariamente prescritto o, al massimo, entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2020; se l’adempimento, al netto del periodo di sospensione, scadesse tra il 15 e il 30 ottobre 2020, ad esso si dovrà ottemperare al massimo entro un mese dall’originaria scadenza (tra il 15 e il 30 novembre 2020) |
| Autonomi controlli che non è stato possibile eseguire tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 (fatto salvo l’onere di comunicazione previsto dal punto 2.1 dell’ordinanza) | Ripristino della normale frequenza dal giorno successivo al 15 ottobre 2020 (o, al massimo, entro sessanta giorni, qualora la frequenza degli autonomi controlli sia superiore al periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020) | |
| Possibilità di sospendere il termine di 15 giorni per la messa in esercizio degli impianti (salvo l’onere di comunicazione preventiva) | Dal 15 ottobre 2020 riprende il termine di 15 giorni per il periodo residuo | |
| 3. Terre e rocce da scavo | Possibilità per i produttori impossibilitati a proseguire le attività di sospendere i termini previsti da piani e dichiarazioni di utilizzo per il periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020 | Dal 15 ottobre 2020 non è più possibile sospendere i termini di utilizzo |
| 4. Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata | Differimento del versamento dei diritti di iscrizione al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell’emergenza sanitaria (15 ottobre 2020) | Il termine previsto per il versamento dei diritti di iscrizione è il 14 dicembre 2020 |
| 5. Disposizioni in materia di rifiuti urbani | Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei famigliari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria | Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020) |
| Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti | Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020) | |
| 6. Disposizioni in materia di partecipazione pubblica nei provvedimenti amministrativi | Svolgimento tramite strumenti telematici o piattaforme digitali per le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implichino l’assembramento di più persone per il periodo dell’efficacia dell’ordinanza | Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020) |
Per completezza si invitano gli operatori ad un' attenta lettura delle norme citate utilizzando i link messi a disposizione.