Descrizione
01/06/2025Il termine Après-ski deriva dal francese e tradotto letteralmente significa “dopo-sci”. Le origini di questa usanza risalgono alla metà del XIX secolo, quando a Telemark, in Norvegia, si iniziò a diffondere l’abitudine di socializzare dopo una giornata passata sulla neve, solitamente riunendosi a cena a casa di amici. La pratica si diffuse successivamente anche nell’arco alpino, prendendo sempre più piede e interessando anche i nostri territori. Lo spirito originario è tuttavia mutato nel tempo, fino ad assumere i connotati moderni di ritrovo in bar o ristoranti con intrattenimento musicale, fino ad arrivare a vere e proprie discoteche a cielo aperto, a volte incorrendo in fastidiosi eccessi.
Essendo questa pratica svolta in luoghi montani, solitamente caratterizzati da condizioni di quiete, in alcuni casi può arrecare disturbo all'ambiente e alle persone esposte. Cerchiamo per questo di fare chiarezza, riconoscendo i principali oneri cui l'esercizio di siffatte attività è chiamato ad assolvere, facendo peraltro salve le altre considerazioni richiamate dall’art. 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Adempimenti acustici in via ordinaria per attività stabili
Per attività che si insediano stabilmente sul territorio, il proponente è tenuto ad assicurare il rispetto dei limiti della Classificazione Acustica del territorio comunale o, in caso di sua assenza, dei limiti di accettabilità di cui all'art. 6, d.P.C.M. 1 marzo 1991, nonché dei valori limite differenziali di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97) all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore. A tal fine, lo stesso proponente è tenuto a corredare la domanda di autorizzazione, da presentare al Comune, con un documento di previsione dell'impatto acustico (ex art. 8, c. 4, Legge 447/95), redatto da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), nel quale, oltre all'entità dei livelli di rumore, è tenuto a indicare le eventuali limitazioni, ossia la regolazione dei volumi, l'adozione di schermi acustici, oltre a una dettagliata descrizione dell'impianto sonoro utilizzato.
Posto che sarebbe necessario riflettere bene sull’opportunità di diffondere musica all’aperto in luoghi dove è ancora possibile sperimentare il “silenzio”, esistono diverse soluzioni che consentono di realizzare una mitigazione degli impatti, a partire dall’impiego di impianti elettroacustici con direttività controllata, in modo da limitare la diffusione sonora alle aree destinate al ballo, minimizzando la diffusione del rumore nell’ambiente esterno. Tra queste vi sono gli impianti a pioggia, che utilizzano matrici di altoparlanti, o le piste vibranti, una tecnologia innovativa che sfrutta vibrazioni sincronizzate con la musica per far percepire il suono anche tramite il corpo. In caso di presenza di una copertura, risulta utile l’impiego di strutture ad alta densità, l’applicazione di rivestimenti fonoassorbenti e l’applicazione di minigonne acustiche lungo il perimetro della copertura. È inoltre possibile regolare elettronicamente sia la direttività che la risposta in frequenza, al fine di ottimizzare la qualità della riproduzione sonora.
Nei luoghi in cui viene diffusa musica ad alto volume sono inoltre previsti altri tipi di limitazione, forse poco note ai più, introdotte con l'emanazione del d.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999. Ciò con l’intento di proteggere gli avventori e gli stessi operatori da un'eccessiva esposizione sonora che potrebbe contribuire a ridurre, col tempo, le loro capacità uditive a causa di un’eccessiva esposizione sonora.
Adempimenti acustici in via straordinaria per attività c.d. “temporanee”
Qualora le attività assumessero carattere temporaneo, come definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1332 del 3 agosto 2015, è consentito usufruire di un apposito titolo autorizzativo, anche in deroga ai predetti limiti, rilasciato dal Comune, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h), della menzionata Legge 447/95, anche in deroga ai valori limite di rumore previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
In siffatto conferimento di poteri, peraltro caratterizzato da una particolare ampia discrezionalità amministrativa, lo Stato ha tuttavia intenso restringere il campo a quegli atti aventi efficacia provvisoria, comunque vincolati a una serie di limitazioni. Fra queste, v'è l'obbligo di ricondurre l’autorizzazione ai principi previsti dall'ordinamento (o quantomeno di non entrarvi in contrasto), il quale richiede che gli effetti, facilmente prevedibili in conseguenza dell'autorizzazione concessa, non vadano a ledere oltre misura la sfera giuridica della popolazione esposta al rumore.
A tal fine, nell'emanare l’autorizzazione, il Comune è tenuto a ricondursi alla ratio della normativa sovraordinata (ex Legge 447/95), evitando di introdurre la possibilità, senza adeguate misure compensative, di superare i limiti acustici previsti dal piano di classificazione acustica comunale, in contrasto con le finalità perseguite dalla Legge 447/1995. Fra queste, nell’ambito dei criteri proposti dalla menzionata deliberazione del 2015 – con la quale sono indicate anche delle specifiche limitazioni di natura tecnica - permane la necessità di ancorarsi al rispetto dei principi costituzionali in capo all’art. 32 della Costituzione in materia di salute, in relazione ai quali il Comune è tenuto a circoscrivere sul piano quantitativo-temporale le ipotesi in cui sia consentita la deroga ai limiti acustici: vanno definiti gli opportuni orari, luoghi, numero massimo di eventi, procedure tecnico-organizzative, e quant’altro utile per limitare il più possibile il disturbo, compresa la definizione di apposite soglie limite (corredate delle relative modalità di rilievo), alternative a quelle ordinare (ex d.P.C.M. 14/11/97), qualora l'Amministrazione titolare del provvedimento abbia la possibilità di procedere alla loro verifica con misurazioni fonometriche, da demandare al personale incaricato dei controlli (ex art. 14, Legge 447/95).
Luciano Mattevi
Laura Toniutti
La sezione del sito web di APPA dedicata alla tematica Rumore