Descrizione
01/09/2024La legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ha introdotto la figura del Tecnico Competente in Acustica (TCA), titolata a effettuare le misure e le verifiche circa l’ottemperanza ai valori definiti dalle norme speciali di settore, a redigere i piani di risanamento acustico, oltreché a svolgere le relative attività di controllo. Tale inquadramento, inizialmente subordinato alle modalità di riconoscimento previste in applicazione del d.P.C.M. 31 marzo 1998, è stato successivamente assoggettato ai criteri riportati negli articoli da 20 a 25 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, il quale definisce i titoli necessari per consentire l’inserimento nel neo costituito elenco nazionale (ENTECA), nonché le condizioni per il mantenimento all’interno di tale elenco mediante l’assolvimento di precisi obblighi formativi. La legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” 2023 ha modificato il citato D.Lgs. 42/2017, estendendo da 5 a 8 anni il periodo di tempo entro il quale svolgere le 30 ore di formazione previste dalla normativa, pena la cancellazione del TCA da ENTECA. Tale modifica ha suscitato un acceso dibattito fra gli addetti ai lavori, in particolare fra chi, avendo già provveduto ad assolvere agli obblighi formativi, si è sentito sfavorito.
Obbligo formativo sì, ma senza disparità
La formazione dei TCA non è da intendersi semplicemente come un esclusivo adempimento formale, quanto piuttosto come un’opportunità di arricchimento professionale, anche a vantaggio di coloro che usufruiscono dei servizi di tali figure. Ciò considerato, risulta evidente che la scelta di intervenire nella modifica dei requisiti di rinnovo si è resa opportuna, per non dire necessaria, nel momento in cui il mancato rispetto degli obblighi formativi avrebbe determinato la cancellazione del TCA da ENTECA.
A tal riguardo, è stato appurato che, probabilmente per ragioni legate alla crisi economica, non risultava in regola con gli obblighi formativi una percentuale significativa di TCA, nell’ordine del 30-40%, ovvero circa 4.500 tecnici, alcuni dei quali laureati e provvisti di corso abilitativo di almeno 180 ore superato con profitto, oltreché avviati in un’attività nella quale hanno investito importanti risorse tecnico-strumentali. La loro paventata cancellazione da ENTECA avrebbe potuto comportare una qualche discriminazione o una carente proporzionalità nel trattamento, e avrebbe dato adito a prevedibili ricorsi giurisdizionali. In particolare, qualora il provvedimento di cancellazione da ENTECA avesse coinvolto i TCA in possesso del diploma di scuola superiore, non sarebbe stato loro possibile essere riammessi nell’elenco nazionale giacché privi di laurea.
La carente proporzionalità del provvedimento di cancellazione appare evidente, ed è certamente condivisibile la soluzione di ripiegare sull’estensione del periodo richiesto per assolvere gli obblighi formativi, che rappresenta al momento il male minore. Pare al riguardo opportuno ribadire che, anche a seguito del prolungamento agli 8 anni, la formazione conseguita dai TCA che hanno già assolto gli obblighi formativi entro i primi 5 anni resta di per sé adeguata a rinnovare l’appartenenza a ENTECA.
Ciò in attesa, come da più parti invocato, che la revisione del testo regolamentare offra l’occasione per cercare di appianare gli elementi di disparità, dacché, come scriveva Don Lorenzo Milani, “non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”.
Luciano Mattevi
Laura Toniutti