Il Sindaco: figura di spicco per fronteggiare i disturbi da rumore

Un approfondimento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
(APPA informa - Numero 37 - Settembre 2026)

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 31 Agosto 2026

Data di pubblicazione:Martedì, 01 Settembre 2026

Immagine: rumore-2

Descrizione

01/09/2026

La convivenza umana comporta spesso la necessità di conciliare diverse esigenze legate sia ai rapporti di vicinato che alla coesistenza di realtà con esigenze diverse e spesso contrastanti, quali quelle derivanti dall’accostamento di aree residenziali con attività commerciali e industriali. I disagi di natura acustica sono molteplici, dall’abbaiare dei cani agli impianti di condizionamento, dalla musica ad alto volume diffusa dai locali alle attività di lavorazione che impiegano macchinari rumorosi. Negli ultimi anni, le Amministrazioni comunali e l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) hanno assistito a un incremento delle segnalazioni legate alle attività commerciali e una parallela riduzione di quelle derivanti da attività industriali.

L’obiettivo primario è quello di prevenire l’insorgere di tali problematiche, da un lato attraverso la sensibilizzazione del cittadino su questi temi e la conseguente adozione di comportamenti più consapevoli e orientati al rispetto reciproco, dall’altro lato mediante un adeguato utilizzo degli strumenti pianificatori, della cui importanza cruciale si era parlato nell’articolo apparso nel numero 36 di “APPA informa” “Inquinamento fonico, imparare a pianificare il futuro”. Qualora non si riuscisse a intervenire in via preventiva, è fondamentale conoscere gli strumenti di cui le Amministrazioni comunali si possono avvalere, con particolare riferimento ai poteri affidati a una figura istituzionale di primo rilievo, ossia al Sindaco.

Il Sindaco, difensore del benessere cittadino

Ancora oggi nei racconti dei nostri nonni troviamo spesso il Sindaco evocato col nome di “Podestà”, una carica che riecheggia nello Stato sovranista e che nella Repubblica democratica è stata poi trasfusa in quella del “Primo cittadino”, come da ultimo codificato nel D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) - rubricato all’interno dell’Ordinamento regionale nella L.R. 2/2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Si è quindi voluto promuovere e recuperare quel connotato di politicità e autonomia degli enti locali, posto a egida della salute del cittadini, poi richiamato nell’ambito dell’articolo 6 (Competenze dei comuni) dalla legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). Eppure, nella figura del Sindaco prevale tuttora l’immagine di una funzione prettamente politica.

Di fatto, egli conserva invece un ruolo importante nel tutelare il benessere dei cittadini da fenomeni negativi quali quelli derivanti, per esempio, dall’eccessiva presenza di rumore. Egli è chiamato, appunto “per primo”, a rispondere ai compiti riconosciuti dalla Legge per fronteggiare le forme di degrado derivate dalla diffusione di rumore nell’ambiente esterno e all’interno degli ambienti abitativi, divenuti luoghi nei quali prevalgono i disagi lamentati dalla popolazione.

Tuttavia, nella realtà dei fatti non sempre i Comuni hanno saputo cogliere a pieno l’importanza di esercitare delle scelte di autogoverno responsabili e consapevoli, limitandosi, tutt’al più, all’adozione dei tradizionali strumenti di governo locale (Classificazione Acustica e Regolamento acustico).

Invece, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, il Sindaco è chiamato a compiere interventi nell’ambito dei poteri di ordinanza, a esso riconosciuti sin dalla Legge 2248/1865, da impiegare nei casi in cui le immissioni sonore minaccino il benessere della popolazione, come quelli adottati per limitare la diffusione di rumori (ad es. urla, schiamazzi, musica, attività di cantiere, manifestazioni, etc.) o di confinarli entro specifici orari o modalità.

Inoltre, il Sindaco si pone a protezione della salute pubblica (art. 32 Cost.) e dell’ambiente (art. 9 Cost.), a sostegno dell’ordine pubblico (art. 54, D.Lgs. 267/2000) e della regolamentazione della circolazione dei veicoli nei centri abitati (D.Lgs. 285/1992). Per tali fini, con provvedimento adeguatamente motivato, può perfino disporre speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, compresa quella di ricorrere all’inibitoria parziale o totale di una determinata attività (art. 50, D.Lgs. 267/2000 e art. 9, L. 447/95), pur sempre nei principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla situazione disciplinata.

La normativa di settore, dal canto suo, è eloquente nell’affermare che, in presenza di situazioni di eccezionale necessità e urgenza legate all’inquinamento acustico, trova giustificazione e, in certi casi, è d’obbligo ricorrere a forme temporanee di limitazione dei rumori, poiché il Sindaco è tenuto ad agire in rappresentanza degli interessi della comunità (vedasi al riguardo i recenti orientamenti della Suprema Corte riguardo alle responsabilità del Comune nella gestione dell’impatto sonoro).

Il Sindaco riveste quindi un ruolo chiave nella vita amministrativa e politica locale, essendo investito di poteri-doveri, quindi di responsabilità, vitali per il benessere acustico dei cittadini che, se allentati, potrebbero affievolire quei principi di salvaguardia ex lege richiamati dall’art. 2, L. 447/1995 e, più in generale, di precauzione richiamati dall’art. 191 del Trattato sul Funzionamento della UE. Per questo è necessario che, nell’agire con prudenza e precauzione, egli sappia riconoscere la sapienza di Salomone: “ove non è governatore, il popolo perirà”.

Luciano Mattevi

Laura Toniutti

La sezione del sito web di APPA dedicata alla tematica Rumore

Documenti

Link interno
APPA informa - Numero 37 - Settembre 2026

In queste pagine si possono leggere gli articoli pubblicati su APPA informa numero 37 di settembre 2026

Data di pubblicazione: 01/09/2026

Ulteriori dettagli

Immagine: unnamed