Descrizione
24/03/2023Il proprietario di un serbatoio (cisterna) interrato deve verificare periodicamente la sussistenza di eventuali irregolarità riguardo il livello del carburante nel serbatoio, la presenza di odori, di evidenze visive o altro, in quanto la presenza di un serbatoio costituisce evidente fattore di rischio ambientale, soprattutto per quei serbatoi vetusti ed a singola parete.
Per questo motivo si devono effettuare i controlli necessari per scongiurare la sussistenza di perdite di carburante e di rilascio delle stesse nell’ambiente.
Qualora si evidenzino situazioni di potenziale contaminazione trovano applicazione gli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 relativi alla bonifica dei siti contaminati ed, in particolare entro 24 ore dal manifestarsi di tale evenienza, il responsabile della contaminazione deve darne notifica, inoltrando l’apposito modulo ed attivare la procedura di bonifica.
COSA FARE IN CASO DI DISMISSIONE DI SERBATOI
In Provincia di Trento la normativa da seguire per la dismissione dei serbatoi è differente se si tratta di serbatoi presenti presso distributori stradali in dismissione o in tutti gli altri casi.
Di seguito si riporta una specifica di entrambe le situazioni.
1. DISMISSIONE DI SERBATOI PRESENTI PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI
La chiusura definitiva degli impianti di distribuzione di carburanti stradali nel territorio provinciale, è regolamentata dall’art. 17 del DPP n. 18-93/Leg. dell’11 settembre 2012.
Le attività correlate alla dismissione di tali impianti che cessano l’attività di vendita entro il 31 dicembre 2023 sono disciplinate dai commi 115, 116 e 117 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124. In particolare è previsto lo smantellamento delle strutture fuori terra, la rimozione di eventuali fondami o prodotti residui contenuti nei serbatoi, la messa in sicurezza delle strutture interrate.
In caso di evidenza di una potenziale contaminazione, entro le successive 24 ore, il responsabile della contaminazione deve darne notifica (ai sensi degli artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/2006), inoltrando il modulo preposto e deve attivare la procedura di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015. In caso di accertata contaminazione, i titolari del distributore hanno l’obbligo di provvedere alla bonifica del sito.
Inoltre gli stessi titolari del distributore, qualora l’area venga riutilizzata, hanno l’obbligo di rimuovere le strutture interrate. Fino a nuovo utilizzo dell’area, la norma, consente la permanenza dei serbatoi interrati. Tuttavia, in tale circostanza, si ritiene opportuno che l’integrità dei serbatoi sia verificata mediante prove di tenuta, al fine di ridurre il rischio di possibili sversamenti o contaminazioni. È comunque auspicata la rimozione dei serbatoi e di tutte le strutture interrate al momento della dismissione dell’impianto.
2. DISMISSIONE DI SERBATOI PRESENTI PRESSO AREE DIVERSE DA DISTRIBUTORI STRADALI
In via generale, nel caso in cui si tratti di serbatoi utilizzati per finalità di condizionamento invernale o di rifornimento per autotrazione, sia che si tratti di serbatoi domestici che industriali, in caso di dismissione e di inutilizzo dello stesso, le norme di riferimento sono costituite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg) che prevedono quanto di seguito riportato:
- Preventivamente a qualsiasi attività deve essere effettuata la messa in sicurezza dei serbatoi volta a evitare lo spandimento di eventuali residui nel terreno e l’instaurarsi di condizioni di infiammabilità di liquidi e vapori. L’asportazione della frazione liquida deve anche comprendere la bonifica dei serbatoi (in senso stretto) e cioè la rimozione delle morchie (frazione idrocarburica densa che si forma sul fondo del serbatoio). Tale operazione deve essere condotta da ditte specificatamente attrezzate ed autorizzate (Iscrizione all’Albo gestori ambientali).
- se le cisterne - ancorché bonificate - non vengono più riutilizzate, anche per fini diversi dal deposito carburanti (es. raccolta acque meteoriche), queste si configurano come “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 63 del TULP, e si deve procedere alla dismissione loro e di tutte le tubazioni e manufatti correlati. Si sottolinea che vi è l’obbligo per il detentore di rimozione ed avvio alle corrette operazioni di recupero o smaltimento presso impianti all’uopo autorizzati, secondo quanto disciplinato dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 1 “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”) e dall'art. 90 del TULP (comma 1 "chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III"). Non è quindi possibile lasciare le cisterne nel sottosuolo, anche se bonificate e/o inertizzate, eccetto i casi in cui - per accertati motivi debitamente documentati - ci fossero motivazioni di ordine strutturale e di sicurezza che impediscano la loro rimozione, a meno che non vengano riutilizzate.
- La dismissione e rimozione delle cisterne deve essere comunicata per opportuna conoscenza al Comune territorialmente competente ed alla Agenzia provinciale protezione dell’Ambiente(cfr. deliberazione della Giunta provinciale n. 6043 del 25/05/1990) e devono essere conservati tutti i documenti che ne attestino la corretta gestione.
- Qualora in fase di rimozione dei serbatoi vengono messe in luce eventuali contaminazioni del terreno e/o della falda sottostante o di altre matrici ambientali, entro le successive 24 ore, il responsabile della contaminazione deve darne notifica (ai sensi degli artt. 242 e segg.del D.Lgs. 152/2006), inoltrando il modulo preposto