Descrizione
01/12/2023La Valutazione di impatto ambientale (VIA) serve a conseguire elevati livelli di protezione e qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi. La VIA di competenza provinciale si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, impianti di risalita, impianti industriali, previsti per le Regioni e le Provincie Autonome dagli allegati III e IV della parte seconda del Codice dell'ambiente (D.lgs. n.152/2006). A livello provinciale la normativa di riferimento è la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 con il relativo regolamento d’attuazione emanato con decreto del Presidente della Provincia 27 Dicembre 2022, n. 19-76/Leg (per alcune tipologie d’istruttoria vige ancora il precedente regolamento d’attuazione emanato con decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg).
Novità in materia di documentazione
Dal 15 settembre 2023 è entrata in vigore una nuova versione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge VIA), che ha apportato alcune modifiche specialmente in relazione alla documentazione progettuale da allegare alle istanze di verifica di sottoponibilità alle procedure di VIA (screening) e di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP). Tali modifiche sono state introdotte dall’art. 37 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9. In particolare la nuova versione della disciplina provinciale sulla valutazione dell’impatto ambientale non considera più i classici livelli di progettazione (preliminare e definitivo), dal che conseguono alcune modifiche di rilievo per quanto riguarda la documentazione da presentare per l'attivazione delle procedure di screening (art. 5 l.p. n. 19/2013), di consultazione preliminare (art. 6 l.p. 19/2013) e di PAUP (art. 9 l.p. n. 19/2013).
Per quanto riguarda lo screening è stato modificato l’art. 5, comma 1 nella parte in cui si indica la documentazione da allegare all’istanza. Non risulta più obbligatoria la presentazione del progetto preliminare dell’intervento; si ricorda peraltro che la compiuta descrizione del progetto deve essere contenuta nello studio preliminare ambientale come previsto dal punto 1 dall’allegato IV-bis alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) recante i contenuti dello studio preliminare ambientale.
Per quanto riguarda la consultazione preliminare nulla cambia in merito a quanto da allegare all’istanza, cambia però l’ambito d’espressione della struttura competente in quanto la stessa non si esprimerà più sugli elementi del progetto definitivo da allegare all’istanza di PAUP, bensì sugli elementi essenziali del progetto in senso lato in relazione alle autorizzazioni che verranno ricomprese nel procedimento di PAUP.
Per quanto riguarda la procedura di PAUP, è stato modificato l’art. 9, comma 1 dove alla lettera a) non appare più la dicitura il progetto definitivo ma solamente il progetto. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che all’istanza deve essere in ogni caso allegata da subito “la documentazione prevista dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati”. Ciò significa che devono essere allegati da subito gli elaborati progettuali atti a permettere il rilascio delle autorizzazioni richieste nell’ambito del PAUP. Questo aspetto si ripercuote sul comma 8 dell’art. 12 della legge VIA secondo il quale, nella nuova versione, non si può più chiedere un livello superiore di progettazione nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria ma solamente un aggiornamento del progetto, in linea con le eventuali prescrizioni ambientali emerse nell’ambito della conferenza dei servizi, quando questo è necessario per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore.
Novità in materia di partecipazione pubblica
Uno degli aspetti salienti delle procedure di valutazione ambientale è la partecipazione pubblica, cioè la possibilità data a chiunque ne abbia interesse e in qualunque momento, di prendere visione della documentazione analitica e progettuale e presentare proprie osservazioni.
Nell’ambito della partecipazione pubblica ai procedimenti di valutazione ambientale, nel 2023 è stato introdotto dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (destinataria delle osservazioni) un nuovo servizio rivolto al pubblico interessato che consente a chiunque di inviare, previa autentificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS/CPS (Carta Provinciale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi), osservazioni pubbliche nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, di consultazione preliminare e di valutazione dell’impatto ambientale di cui alla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Questo servizio si affianca al tradizionale sistema di presentazione delle osservazioni pubbliche nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale (invio di email all’indirizzo di posta elettronica certificata della struttura competente o invio tramite posta o consegna a mano di una comunicazione scritta).
Claudio Pallaoro
La sezione del sito web di APPA dedicata alla Valutazione d'impatto ambientale