Bonifiche ambientali, più procedimenti e più casi chiusi

L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente fa il punto sullo stato dei procedimenti di bonifica in Trentino
(APPA informa - Numero 35 - Marzo 2026)

Data di pubblicazione:Domenica, 01 Marzo 2026

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Descrizione

01/03/2026

Dal 2020 a oggi la Provincia autonoma di Trento ha rafforzato in modo significativo il proprio impegno nella tutela dell’ambiente in materia di bonifica dei siti contaminati e salvaguardia del suolo. Si tratta di un’attività che si è tradotta in un aumento complessivo dei procedimenti amministrativi e degli interventi operativi finalizzati a fronteggiare situazioni di inquinamento, sia di origine storica sia più recente.

I procedimenti di bonifica sono aumentati nel tempo: dai 511 registrati nel 2020 si è passati a 577 nel 2023, dato confermato anche nel 2024. Con le bonifiche sono aumentati anche i procedimenti arrivati a conclusione. La percentuale di procedimenti chiusi sul totale è infatti cresciuta dal 73% del 2020 al 79% del 2024, segnale di una maggiore efficacia di gestione con conseguente  conclusione delle pratiche.

I procedimenti conclusi

Analizzando i procedimenti conclusi, emerge che circa il 60% viene portato a termine già dopo le indagini preliminari. Solo il 18% arriva alla fase di analisi di rischio e il 20% al progetto di bonifica vero e proprio. Percentuali che si mantengono stabili lungo tutto il periodo 2020-2024. Questo significa che la maggior parte dei casi riguarda situazioni di entità limitata: le verifiche iniziali, eseguite a valle dei primi interventi di rimozione della potenziale contaminazione rilevata, consentono spesso di accertare che il sito non è contaminato oltre le soglie previste dalla normativa, evitando così verifiche con analisi di rischio e/o interventi di bonifica complessi.

I procedimenti ancora aperti

Per quanto riguarda i procedimenti ancora aperti, quasi la metà (tra il 48% e il 59%) si trovano nella fase di notifica di potenziale contaminazione. Una quota più contenuta, che nel 2024 arriva fino al 18%, riguarda i casi in cui è stato approvato il piano di caratterizzazione ed è in corso l’iter tecnico-amministrativo successivo (generalmente rappresentato dall’analisi di rischio). Ancora più esigua (tra il 3% e il 5%) è la percentuale dei procedimenti con analisi di rischio già approvata che attesta l’assenza di rischio, cioè la compatibilità della contaminazione residua con gli specifici utilizzi dell’area. Infine, tra il 12% e il 17% dei procedimenti aperti riguarda interventi di bonifica in corso. Un numero contenuto, coerente con il fatto che solo una parte limitata dei siti presenta livelli di contaminazione tali da richiedere interventi strutturati di bonifica per ridurre i livelli di contaminazione a valori accettabili.

Nel complesso, i dati mostrano un sistema di controllo e gestione che intercetta un numero crescente di segnalazioni, che nella maggior parte dei casi riguardano tuttavia situazioni che si risolvono con semplici misure di intervento e verifica, senza necessità di interventi invasivi, confermando l’attenzione costante della Provincia verso la tutela del territorio e della salute pubblica.

Glossario

I "siti oggetto di procedimento di bonifica" sono suddivisi, in base alla normativa vigente, nelle seguenti classi:

  • siti potenzialmente contaminati: comprendono tutte le situazioni di potenziale contaminazione notificate (ai sensi degli artt. 242, 245 o 244 del d.lgs. 152/06). La classificazione di sito potenzialmente contaminato rimane fino a quando non viene approvata un'analisi di rischio che verifica la sussistenza o meno di un rischio non accettabile relativo all’uso specifico del sito e ne determina la classificazione rispettivamente come "sito contaminato" o "sito non contaminato". Qualora il sito sia gestito in procedura semplificata (ai sensi dell'art. 242bis o 249 del d.lgs. 152/06), lo stato di potenziale contaminazione permane fino al completamento degli interventi di bonifica.
  • siti contaminati: rappresentano i siti che sono risultati contaminati a valle di un'analisi di rischio sito specifica (rischio non accettabile, contaminazione con concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di rischio) o che risultano inquinati ai sensi del la vecchia normativa rappresentata dal DM 471/99 (iscritti in anagrafe anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 152/06).
  • siti bonificati: rappresentano i siti bonificati dopo l’attuazione di interventi di bonifica previsti da un progetto (in procedura ordinaria o semplificata) ed i siti con messa in sicurezza permanente e procedimento concluso.
  • siti non contaminati: questa categoria comprende i siti in cui le indagini preliminari  o le indagini a valle di interventi di messa in sicurezza con rimozione della contaminazione hanno riscontrato il rispetto dei limiti normativi.  Questa categoria comprende inoltre i siti con superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/06) ma non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate con analisi di rischio sito specifica. In quest'ultimo caso possono essere previsti eventuali vincoli di utilizzo dell'area.

 Roberta Ferrentino

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APPA informa - Numero 35 - Marzo 2026

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Data di pubblicazione: 01/03/2026

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