Spedizioni di rifiuti in "Lista Verde": obblighi e procedure

Le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (cosiddetta "Lista Verde") all'interno dell'Unione Europea restano soggette agli obblighi generali di informazione stabiliti dall'art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157. La nuova normativa introduce procedure più rigorose per garantire la piena tracciabilità della gestione del rifiuto.

Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 06 Maggio 2026

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Principali novità e adempimenti operativi
Per ogni spedizione, gli operatori sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

  • tracciabilità digitale: le informazioni devono essere gestite tramite il sistema DIWASS, previa registrazione di tutti i soggetti coinvolti nella spedizione (art. 18, comma 4);
  • preavviso: generare, compilare e sottoscrivere l'Allegato VII almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione. Le informazioni specifiche sul quantitativo effettivo, sui vettori e su eventuali container possono essere integrate al più tardi prima della partenza (art. 18, comma 5);
  • conferma di ricezione: l’impianto di destino deve confermare il ricevimento del carico (compilando la casella 14 dell'Allegato VII) entro due giorni lavorativi (art. 18, comma 8);
  • certificazione del recupero: l’impianto deve attestare l'avvenuto recupero (casella 15 dell'Allegato VII) entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione e, in ogni caso, entro un anno dal ricevimento del rifiuto (art.18, comma 9). 

Periodo di flessibilità (fino al 31 dicembre 2026)
Per agevolare il passaggio al sistema digitale, la Commissione Europea ha concesso un periodo di flessibilità nell'utilizzo obbligatorio di DIWASS per i rifiuti in Lista Verde. 
Dal 21 maggio 2026 al 31 dicembre 2026, gli operatori economici possono scegliere tra due modalità operative: 

  1. Utilizzo diretto di DIWASS: generazione e gestione dell'Allegato VII tramite l'interfaccia grafica del sistema centrale. 
  2. Modalità alternativa: compilazione digitale o dattiloscritta del modello dell’Allegato VII (scaricabile da DIWASS o dal testo del Regolamento (UE) 2024/1157). In questo caso, si richiede agli operatori di trasmetterlo via email ad APPA all'indirizzo aia.appa@provincia.tn.it

Dal 21 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, si raccomanda, che le informazioni di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’art. 18 del nuovo Regolamento, siano rese con la trasmissione dell’Allegato VII all’indirizzo: aia.appa@provincia.tn.it (o mediante DIWASS laddove volontariamente si adotti questa modalità).

A partire dal 1° gennaio 2027, l'utilizzo dell'interfaccia "DIWASS GUI" diventerà l'unica modalità consentita per la compilazione e la sottoscrizione dell’Allegato VII da parte di tutti gli operatori, ciascuno per le parti di propria competenza. 

Gestione del trasporto
Qualora le informazioni digitali non siano accessibili online durante il tragitto, il soggetto che organizza la spedizione e i vettori devono assicurarne la disponibilità a bordo del veicolo con altri mezzi (es. copia cartacea o file offline), garantendo la coerenza con i dati inseriti nel sistema elettronico. Eventuali modifiche apportate durante il trasporto dovranno essere aggiornate tempestivamente in DIWASS dalla persona che organizza la spedizione.