Guida alle procedure di notifica: principali novità tecniche

Con l'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1157, cambiano i criteri per l'autorizzazione e la gestione operativa delle spedizioni soggette a notifica. Di seguito i punti chiave per le imprese.

Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 06 Maggio 2026

Descrizione

Tipologia di documento
Presentazione

1. Operazioni di smaltimento

Le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento all’interno dell’Unione sono generalmente vietate. 
Possono essere autorizzate, tuttavia, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni riportate all’art.11. Le stesse prevedono, tra l’altro, che il notificatore dimostri quanto segue:

  • i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale;
  • i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti; 
  • la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’articolo 59.

2. Disposizioni per flussi specifici e Paesi extra-UE

  • Rifiuti Elettronici (RAEE):  le modifiche relative alle spedizioni di detti rifiuti concordate nell’ambito della Convenzione di Basilea (decisione BC-15/18) sono state recepite mediante i Regolamenti delegati (UE) 2024/3229 e (UE) 2024/3230. Dal 1° gennaio 2025, l'esportazione verso Paesi non OCSE è vietata. Le esportazioni verso Paesi OCSE, le importazioni da Paesi terzi nell’UE e i trasporti intra-UE sono soggetti alla procedura di "consenso informato preventivo". Fino a fine 2026, i RAEE non pericolosi (voci GC010/GC020) restano soggetti alla procedura generale di informazione.
  • Rifiuti in plastica: per le procedure specifiche si rimanda alle informazioni riepilogative della Commissione Europea
  • Esportazione e transito extra-UE: si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35, 38 e 51 del nuovo Regolamento. 
  • Svizzera: attualmente non sono in vigore accordi specifici con l'UE; è necessario consultare il portale federale svizzero

3. Gestione operativa e logistica
Documento di movimento (1B) e preavviso
Ricevuta l’autorizzazione, il notificatore deve generare, compilare e sottoscrivere il documento 1B almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio della spedizione. 

  • Flessibilità: i dati su quantitativi effettivi, vettori o numeri di container possono essere forniti al più tardi prima della partenza. 
  • Evoluzione digitale: con l’introduzione di DIWASS, i documenti 1B non saranno più rilasciati dall'autorità competente, ma generati direttamente dall'operatore. 

Definizione dei percorsi

  • È obbligatorio descrivere dettagliatamente sia il tragitto che l'itinerario: 
  • Tragitto: punti di entrata/uscita dai Paesi interessati e relativi uffici doganali. 
  • Itinerario: il percorso completo tra luogo di partenza e impianto di destinazione, inclusi tragitti principali, alternativi e località di trasbordo. Tutti gli itinerari devono essere allegati al documento di movimento. 

4. Garanzie finanziarie e rinnovo notifiche

  • Fideiussioni: in assenza di nuovi criteri europei, si continua ad applicare il D.M. 370/98.
  • Versamenti: APPA valuterà la richiesta del pagamento della garanzia e dei diritti amministrativi per l'intero quantitativo e numero di viaggi previsti, preventivamente all'inizio dei trasporti. 
  • Rinnovi: per spedizioni identiche a notifiche già autorizzate (stessi rifiuti, stabilimento e itinerario), sarà possibile utilizzare le informazioni già trasmesse, semplificando le procedure.

 5. Documentazione a corredo (Allegato II)
 Le imprese devono integrare la notifica con nuove informazioni analitiche: 

  • Per il recupero: indicazione del metodo di smaltimento della frazione non recuperabile, quantitativo di materiale recuperato (non più il volume), valore presunto del materiale e costi di gestione. 
  • Contratti: copia del contratto e dichiarazione che ne certifichi l’esistenza, tra notificatore, destinatario e impianto. Se il notificatore è un intermediario, serve sia il contratto con il produttore del rifiuto che la dichiarazione di esistenza dello stesso
  • Onorabilità: dichiarazione del notificatore di non aver subito condanne per reati ambientali o spedizioni illegali nei 5 anni precedenti.