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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del 30 marzo 2015 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2015, n. 84) ha emanato "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" che, per progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, integra i criteri tecnici dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV per le diverse categorie progettuali con ulteriori criteri ritenuti rilevanti e pertinenti, contenuti nell'allegato V del medesimo d.lgs. n. 152/2006.
L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà in alcuni casi la riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.
Nell'allegato 1 al DM del 30 marzo 2015, al punto 4.3. Localizzazione dei progetti, si indica che le soglie dei progetti sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità a VIA eventualmente individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, sono ridotte del 50%.
Le aree sensibili stabilite dal decreto sono le seguenti:
- zone umide;
- zone costiere;
- zone montuose o forestali;
- riserve e parchi naturali;
- zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Si specifica che le aree sensibili non determinano il dimezzamento della soglia per tutte le tipologie di opere/intervento ricomprese nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs n. 152/2006 (ad esempio l’area sensibile definita al punto c) zone montuose non si applica per gli interventi ricadenti nella tipologia di opere 7. c) piste da sci e impianti di risalita). Le tipologie di opere per le quali l’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 prevede l’assoggettabilità a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sono state pertanto raggruppate per gruppi omogenei (da A a I) per quanto riguarda l’applicabilità dei criteri localizzataivi del DM come di seguito riassunto:
Gruppo A | |
1.a | cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari |
Gruppo B | |
1.b | iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari |
Gruppo B' | |
1.b’ | iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari (specificazione per la tipologia 1.b) |
Gruppo C | |
1.c | impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini |
Gruppo D | |
1.d | progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari |
1.f | progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari |
2.a | attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda |
2.b | impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW |
2.c | impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km |
2.d | impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW |
2.e | estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale |
2.f | agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite |
2.g | impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose |
2.i | impianti di gassificazione e liquefazione del carbone |
3.c | impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. |
3.f | impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3 |
3.g | impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume |
3.i | imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume |
4.a | impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; |
4.b | impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; |
4.c | impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; |
4.d | impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; |
4.e | impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume; |
4.f | macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; |
4.g | impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato; |
5.c | impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; |
7.i | linee ferroviarie a carattere regionale o locale |
7.l | sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri |
7.n | opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare |
7.o | opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua |
7.r | impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006) |
7.s | impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) |
7.t | impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) |
7.u | discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) |
7.v | impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti |
7.za | impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
7.zb | impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno |
8.a | villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati |
8.b | piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore |
8.c | centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro |
8.d | banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2 |
8.f | fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate |
8.g | stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3 |
8.i | cave e torbiere |
8.l | trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate |
8.n | depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi |
8.o | impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive |
8.p | stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno |
8.q | terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari |
8.r | parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; |
8.s | progetti di cui all'Allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni |
8.t | modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III) |
Gruppo E | |
1.e | impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari |
Gruppo F | |
2.h | impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici |
7.c | piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone |
7.d | derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo |
Gruppo G | |
3.a | impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume |
3.b | impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora |
3.d | fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |
3.e | impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno |
3.l | cokerie (distillazione a secco di carbone) |
3.m | fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo |
3.n | impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno |
3.o | impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno |
3.p | impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |
4.h | molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; |
4.i | zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. |
5.a | impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; |
5.b | impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; |
5.d | impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. |
6.a | fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate |
7.a | progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari |
7.r’ | impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (specifica della tipologia 7.r)) |
7.s’ | impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento (specifica della tipologia 7.s)) |
8.e | fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume |
8.m | produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate |
Gruppo H | |
3.h | cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari |
8.h | recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari |
Gruppo I | |
7.b | progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto |
7.h | strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III |
Con l’ausilio della piattaforma webGIS della Provincia autonoma di Trento presente sul Portale Geocartografico Trentino è possibile attivare i tematismi provinciali aggiornati corrispondenti alle aree sensibili stabilite dal DM del 2015 al fine di verificare se una determinata nuova opera ricade in area sensibile e di conseguenza se all’eventuale soglia dimensionale stabilita dall’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 debba essere applicato il criterio di dimezzamento della stessa. Il sistema implementato (definito CORER (termine inglese per carotatore, strumento per sondare la sovrapposizione dei tematismi) è liberamente accessibile da chiunque.
Per l’utilizzo del CORER si suggerisce di procedere come di seguito indicato:
- individuare esattamente e a quale tipologia di opera dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 appartiene l’opera in progetto;
- individuare in quale gruppo (da A ad I) rientra la tipologia di opera in esame;
- verificare che non vi siano specifiche eccezioni alle varie tipologie (ad esempio la tipologia 7.r) prevede un'eccezione (7.r’) per le operazioni di incenerimento);
- cliccare sul link corrispondente al gruppo: si aprirà la pagina internet del webgis trasversale del tematismo VIA con visualizzate e attive le mappe corrispondenti alle aree sensibili definite dal DM del 2015 in ambito provinciale applicabili a quella determinata opera.
NB: il CORER è uno strumento di prima valutazione e soggetto in alcuni casi a specifica interpretazione della competente struttura provinciale e pertanto si suggerisce di presentare in ogni caso un’istanza di Valutazione preliminare per individuare la procedura da avviare (c.d. quesito) alla competente struttura provinciale per la VIA.
Si ricorda infine che qualora una nuova opera ricompresa nelle tipologie di cui all’Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 che ricade, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, la soglia dimensionale eventualmente prevista è ridotta del 50% e l’intervento deve essere sottoposto direttamente a procedura di VIA.